La garanzia finanziaria versata al consorzio ai fini dell'adesione all'opzione 118 viene sempre conservata in quanto quest'ultima non segue il titolare dell'impianto ma rimane legata alle matricole dei moduli registrati.
Le due principali tipologie di Moduli Fotovoltaici (basati sul silicio e non) disponibili oggi sul mercato europeo possono essere quasi completamente riciclati.
La tecnologia per il trattamento dei Moduli Fotovoltaici compie rapidi passi avanti, permettendo così un tasso di recupero più elevato.
I moduli al silicio vengono sottoposti a una fase di smontaggio che li spoglia manualmente della struttura in alluminio, e poi a una fase di frantumazione, utile al recupero di altri componenti, tra cui soprattutto il vetro ma anche materiali ferrosi, non ferrosi e semiconduttori. Gli altri tipi di moduli richiedono processi diversi, tra cui bagni chimici che separano i materiali semiconduttori.
I produttori di Moduli Fotovoltaici possono delegare a un sistema collettivo tutte le incombenze derivate e imposte dalla normativa RAEE riguardante l’organizzazione della gestione dei prodotti a fine vita e, con esso, gli obblighi di responsabilità del produttore.
ERP Italia offre servizi completi per la conformità dei produttori di pannelli fotovoltaici e gestisce i prodotti a fine vita dei suoi membri. Questi servizi includono la registrazione del Produttore e del prodotto, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di RAEE e batterie esauste in impianti certificati, nonché tutte le dichiarazioni necessarie e un’ampia gamma di altri servizi.
La modifica della direttiva europea sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2014, ha introdotto l’obbligo di riciclo dei Moduli Fotovoltaici a livello europeo (direttiva 2012/19/UE). La nuova normativa estende il suo campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici, che rientrano così a tutti gli effetti tra le responsabilità del produttore. Adesso, quindi, i produttori sono tenuti a finanziare la raccolta e il trattamento adeguati dei FV esausti.
Prima di tale emendamento e solo a livello nazionale, i decreti interministeriali italiani del 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) stabiliscono che, per impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, il Produttore dei moduli fotovoltaici deve aderire a un Sistema/Consorzio che ne garantisca il riciclo a fine vita.
I produttori di Moduli Fotovoltaici sono ora giuridicamente tenuti a recuperarli e riciclarli.
I loro obblighi includono la raccolta e il riciclo adeguati ed eco-compatibili, la registrazione del produttore e del prodotto presso le autorità nazionali, la comunicazione dei volumi di vendita e il finanziamento dell’intero processo di gestione dei rifiuti.
La responsabilità del produttore è stata estesa ai pannelli fotovoltaici con effetto immediato. Il decreto legislativo italiano 49/2014 è entrato in vigore il 12 aprile 2014.
Il decreto del 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e quello del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) sono entrati in vigore nel 2013.
La responsabilità del produttore è stata estesa ai pannelli fotovoltaici con effetto immediato. Il decreto legislativo italiano 49/2014 è entrato in vigore il 12 aprile 2014.
Il decreto del 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e quello del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) sono entrati in vigore nel 2013.
La nuova normativa concerne tutti i “Produttori” di pannelli fotovoltaici.
Secondo l’emendamento, il termine “Produttori” include i fabbricanti, i distributori, i rivenditori, gli importatori e i venditori a distanza/on-line che hanno immesso il prodotto sul mercato italiano.
Si intende la possibilità, per i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati nei Conti Energia, di prestare la garanzia finanziaria, per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e riciclo, nel trust di un Sistema Collettivo riconosciuto mediante la partecipazione allo stesso, in alternativa al processo di trattenimento delle quote attuato dal GSE.
L’Opzione può essere esercitata esclusivamente dal Soggetto Responsabile dell’impianto, non dal Produttore dei pannelli fotovoltaici o dall’Installatore
e riguarda i moduli installati su impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti cd. “Conti Energia”, di seguito elencati:
I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);
II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007);
III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);
IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011);
V Conto Energia (DM 5 luglio 2012);
Tuttavia, i moduli immessi sul mercato dopo il 2 febbraio 2016 e installati su impianti incentivati attraverso uno dei Conti Energia per operazioni di sostituzione o revamping, non sono soggetti al meccanismo di trattenimento o al versamento della garanzia finanziaria nel Sistema Collettivo poiché i Produttori e Importatori dei pannelli fotovoltaici hanno già versato per questi moduli l’eco-contributo RAEE che assolve alle medesime 1finalità della garanzia finanziaria. Questi moduli sono quindi già coperti e non necessitano di ulteriori meccanismi di garanzia.
No in quanto questa possibilità deve essere esercitata dal titolare dell’impianto e non dal Produttore dei pannelli fotovoltaici. Qualora si decidesse di attivarla si diventerebbe partecipanti al Consorzio, ma non Consorziati.
Per “Soggetto Responsabile” si intende il Soggetto Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto fotovoltaico che ha richiesto e ottenuto le tariffe incentivanti ai sensi del D.Lgs. 387/2003, e successivi Decreti e Delibere attuative, nonché degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 49/2014 per la gestione dei pannelli fotovoltaici incentivati giunti a fine vita.
Per “Consorziato” si intende il Produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, tra cui rientrano i pannelli fotovoltaici, che, in base al Principio della Responsabilità Estesa del Produttore, è tenuto al finanziamento del sistema di recupero e riciclo dei prodotti immessi sul mercato e che in base al D.Lgs. 49/2014, adempie i propri obblighi mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.
Per gli impianti entrati in esercizio dal 2005 al 2010 (quote in corso di trattenimento o processo in fase d’avvio): possibilità di esercitare l’Opzione entro il 30 giugno 2024.
Per gli impianti entrati in esercizio dal 2011 (quote da trattenere): possibilità di esercitare l’Opzione entro l’ultimo trimestre del quattordicesimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Per gli impianti entrati in esercizio dal 2006 al 2013 (quote in corso di trattenimento o processo in fase d’avvio): possibilità di esercitare l’Opzione entro il 30 giugno 2024.
Per gli impianti entrati in esercizio dal 2014 (quote da trattenere): possibilità di esercitare l’Opzione entro l’ultimo trimestre del decimo anno dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Importi trattenuti dal GSE una tantum in caso di impianti domestici o in 10 anni in caso di impianti professionali.
Il Soggetto Responsabile non deve comunicare nulla al GSE.
Gestione del fine vita a cura del Soggetto Responsabile che potrà scegliere qualsiasi operatore autorizzato (o avvalersi del servizio «1 contro 1» del Produttore, ove applicabile secondo normativa RAEE, in caso di sostituzione).
Invio della documentazione al GSE attestante la corretta gestione del fine vita dei pannelli PV per il recupero delle trattenute (attenzione alla documentazione da presentare per i nuovi moduli in caso di revamping). Viene restituita solamente la quota capitaria (nessuna rivalutazione finanziaria).
La trattenuta del GSE è pari al doppio rispetto a quella da versare nel Trust del Sistema Collettivo.
Partecipazione Consorzio:
Importi da versare al Consorzio una tantum o al massimo in 5 anni e gestiti nel Trust del Consorzio.
Il Soggetto Responsabile deve comunicarlo al GSE.
Gestione del fine vita a cura del Consorzio nei limiti del Contratto stipulato.
Nessun invio al GSE della documentazione attestante la corretta gestione del fine vita dei pannelli garantiti nel Consorzio (ma attenzione alla documentazione da presentare per i nuovi moduli in caso di revamping).
Nessuna trattenuta sugli incentivi da parte del GSE.
Versamento nel trust del Sistema Collettivo di una quota pari alla metà della quota trattenuta dal GSE.
Gestione dell’eventuale residuo della garanzia finanziaria versata in accordo alle clausole contrattuali definite con il Sistema Collettivo.
Riguarda solo i pannelli PV in Conto Energia (no pannelli PV che beneficiano di altre forme di incentivo).
Non riguarda i nuovi moduli immessi sul mercato dopo il 2 febbraio 2016 anche se oggetto di progetti di revamping su impianti in Conto Energia.
È di esclusiva pertinenza del Soggetto Responsabile.
L’importo è definito dal GSE che applica una trattenuta pari al doppio di quella che il Soggetto Responsabile, in alternativa, può scegliere di versare nel Trust del Sistema Collettivo.
Contributo RAEE:
Riguarda tutti i nuovi pannelli PV immessi sul mercato dal Febbraio 2016 (Collegato Ambientale) nonché inverter e altre AEE (oltre allo specifico contributo per le batterie).
Non è collegato ad alcuna forma di incentivazione.
È di esclusiva pertinenza del Produttore come definito nel Decreto RAEE (d.lgs. 49/2014).
L’importo è determinato da ciascun Consorzio. Rima l’obbligo di accantonamento nel Trust per il Sistema Collettivo.
Pannello domestico (installato in impianti con potenza < 10 kW): il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell’anno, a favore del Soggetto Responsabile, relativa al quindicesimo anno di incentivazione.
Pannello professionale (installato in impianti con potenza ≥ 10 kW): il GSE trattiene la quota, a partire dall’undicesimo anno e per dieci anni, a valere sulla prima erogazione dell’anno a favore del Soggetto Responsabile.
Se si decide di attivare l la prestazione della garanzia finanziaria tramite un Consorzio, l’importo definito dal GSE può essere versato una tantum o in modo rateale per un massimo di 5 anni.
... secondo lo schema riportato nelle Istruzioni Operative pubblicate ante l’ultima modifica normativa relativa al raddoppio delle quote nel caso di non versamento della Garanzia Finanziaria ad un Sistema Collettivo?
Nell’attesa della pubblicazione delle nuove Istruzioni Operative che
chiariranno ufficialmente la questione, si ritine che il GSE adeguerà il
programma di trattenimento sulla base del nuovo importo totale.
No, sono già coperti da contributo RAEE. Occorre attestare al GSE che per i nuovi moduli installati in sostituzione dei precedenti è già stato pagato il contributo RAEE.
Se sostituisco meno della metà dei moduli, non è prevista la restituzione delle quote. Nel caso abbia provveduto alla sostituzione parziale, in un unico intervento, di oltre la metà dei pannelli originariamente installati, il GSE trattiene le quote a garanzia esclusivamente con riferimento alla metà dei moduli installati presso l’impianto purché:
– per i nuovi pannelli installati sia stato pagato il contributo RAEE; – venga dimostrato il corretto smaltimento dei moduli sostituiti.
Laddove l’intervento di revamping viene effettuato successivamente all’inizio del processo di trattenimento delle quote a garanzia nella modalità sopraindicata e nel rispetto dei suddetti requisiti, il GSE procederà a rimodulare il calcolo delle medesime quote per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici esclusivamente con riferimento alla metà del numero dei pannelli presenti sull’impianto alla data di entrata in esercizio dello stesso, restituendo l’eventuale eccedenza già trattenuta.
No, ad oggi la restituzione avviene solo a seguito di dimostrazione dell’avvenuta gestione del fine vita dei pannelli PV come rifiuto. Si può evitare la trattenuta attivando l’Opzione di versare la garanzia finanziaria nel Trust di un Consorzio e valutando con il Consorzio stesso le eventuali clausole di restituzione in caso di vendita a terzi (in particolar modo nel caso di esportazione) e i requisiti per la loro attivazione.
No, gli importi trattenuti a garanzia verranno restituiti al Soggetto Responsabile esclusivamente al termine della vita utile dell’intero impianto, non dell’incentivo, una volta espletati tutti gli adempimenti in materia di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il Trust è un fondo in cui vengono depositati gli importi versati al
Consorzio a copertura della gestione del fine vita del modulo
fotovoltaico. Il patrimonio del Trust è separato da quello del Consorzio
e non è aggredibile per nessun motivo.
L’organo di controllo esiste e si chiama Guardiano del trust.
Il Trustee (gestore) è un primario operatore bancario mondiale.
Partecipare al Consorzio ERP Italia, partner solido ed affidabile, appartenente ad un Gruppo Internazionale, offre una serie di vantaggi in termini di sostenibilità ambientale ed economica:
Versamento nel Trust del 100% della Garanzia Finanziaria prestata dal Soggetto Responsabile e una gestione finanziariamente solida i cui investimenti sono tutelanti per il capitale.
Trust del Consorzio: un fondo di scopo in cui vengono depositati gli importi versati al Consorzio a copertura della gestione del fine vita del modulo fotovoltaico.
Trust gestito presso un primario istituto di credito e che rispetta tutte le caratteristiche del Disciplinare Tecnico GSE del 2012 (legge applicabile, figure di controllo, etc.). Le linee di investimento scelte sono, in primis, a tutela del capitale versato. Il patrimonio del Trust è segregato rispetto a quello del Consorzio e non è aggredibile per nessuna ragione.
Corretta gestione delle operazioni di raccolta, trattamento e recupero attraverso un network di operatori italiani in grado di svolgere tutte le attività di gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita, nel pieno rispetto dei requisiti di legge e con elevati standard qualitativi, su tutto il territorio nazionale.
Condivisione trasparente con il Soggetto Responsabile dei costi operativi di gestione, scelta di operatori certificati di logistica, smontaggio e trattamento.
Conto economico complessivo dell’operazione e restituzione dell’eventuale residuo della quota al Soggetto Responsabile.
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