Tar Sardegna: vincoli paesaggistici e culturali nella determinazione delle "Aree idonee"
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso proposto da un operatore del settore e ha annullato l’impugnata dichiarazione di irricevibilità della DILA che il Comune aveva pronunciato in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 999 kWp.
Il Comune aveva dichiarato l’irricevibilità di tale Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) per il progetto relativo all’impianto fotovoltaico, sulla base dell’asserita esistenza di un vincolo paesaggistico e sul rilievo che, data l’ubicazione del terreno su cui doveva essere realizzato il progetto, sarebbe stato soggetto all’approvazione del Parco Geominerario.
Di diverso avviso la Società, che aveva valutato come rientrante nella disciplina prevista dal nuovo art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2011, introdotto dall’art. 12, comma 1-bis, della Legge 27 aprile 2022, n. 34, che ha previsto che nelle aree idonee (identificate ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021) i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse, per impianti di potenza fino a 1 MW, richiedano la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente, senza la necessità che autorità paesaggistiche o altri enti terzi si esprimano, essendo espressamente esclusa - ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 - la rilevanza di vincoli di natura paesaggistica.
A norma del primo comma del citato articolo 20, l'individuazione dei criteri per la verifica dell'idoneità del terreno indicato a ospitare l'impianto fotovoltaico è rimessa al Ministro della transizione ecologica che, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta gli appositi decreti.
Dal momento tuttavia che tali decreti non sono ancora stati adottati, il TAR ha ritenuto che al caso di specie dovesse essere applicato il regime transitorio dettato dal comma 8 dell’art. 20 citato, che ha previsto un regime intertemporale di aree considerate “idonee” ex lege.
In particolare, hanno precisato i Giudici Amministrativi, nell’attuale regime intertemporale, la fattispecie di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter, (norma sulla base della quale è stata presentata la DILA dalla ricorrente) presuppone espressamente che ai fini della qualificazione di “area idonea” alla installazione di fonti rinnovabili aventi la potenza suindicata sia necessaria la “assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42” (ossia vincoli relativi a “beni culturali”, mentre la norma non menziona espressamente quelli di natura paesaggistica, a loro volta disciplinati dalla “Parte Terza” del D.Lgs. n. 42/04).
A prescindere dall’esistenza di vincoli formali, il Tribunale ha ritenuto di non riscontrare particolari evidenze di natura paesaggistica che potessero giustificare la disapplicazione del regime semplificatorio che il legislatore ha voluto introdurre in materia di piccoli impianti di produzione di energia rinnovabili con la novella del 2022 e ha poi precisato che la valenza paesaggistica dell’area, sempre limitatamente agli impianti di piccole dimensioni, è tutelata dal coordinamento col 3° comma dell’art. 20 che afferma, con riferimento ai decreti attuativi ma con indicazione riferibile anche al regime transitorio, la necessità di “tener conto” delle esigenze di tutela del paesaggio, senza dunque che si possa addivenire a una preclusione del regime semplificatorio individuato per i piccoli impianti in assenza di una concreta evidenza paesaggistica da tutelare.
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