Tar Campania_Sent. N. 00073/2024: possibile l'istallazione di pannelli fotovoltaici in atea di notevole interesse pubblico
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato da un privato contro il provvedimento col quale il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di residenza aveva rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica avente per oggetto l’installazione di n. 8 pannelli fotovoltaici sull’area pertinenziale all’immobile residenziale ricadente in zona assoggettata a vincolo paesaggistico.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino si era espressa negativamente in merito all’autorizzazione paesaggistica richiesta ritenendo che la proposta progettuale non tenesse conto dell’ambito interessato dall’intervento e che la sua eventuale realizzazione avrebbe determinato una compromissione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la medesima zona è stata sottoposta a vincolo paesaggistico.
Nel ricorso presentato la parte ricorrente rilevava in particolare come il convincimento negativo della Soprintendenza si fosse creato senza verificare in concreto la ridotta portata impattante sulla vegetazione e sull’orografia esistente (trattandosi di un piccolo impianto, non percepibile da punti esterni di osservazione, localizzato su un’area prossima al fabbricato e priva di essenze arboree) e senza averne bilanciato la relativa incidenza paesaggistica col favor ordinamentale per l’allestimento delle fonti energetiche rinnovabili.
Nelle proprie considerazioni il Tribunale mette in evidenza una serie di aspetti che, ormai sempre più spesso, vengono presi in considerazione in tema di autorizzazioni e rinnovabili.
In materia di fonti energetiche rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per l’allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi (cfr., ex multis, Corte Cost., n. 106/2020);
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1104/2013; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 296/2021; n. 617/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 564/2022);
Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017);
In simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti – ancorché potenzialmente antagonistici – interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto;
Ciò posto, come statuito da Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016, le motivazioni dell'eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.
E ciò è tanto più vero se si considera che la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (in particolare, consentendo l'esercizio di un'agricoltura sostenibile e la conservazione dell'ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale) (cfr., in tal senso, anche TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1458/2017).
Il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso, ritenendo che la Soprintendenza di Salerno e Avellino si sia limitata a considerare l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento in via automatica, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
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