Tar Lazio_Sent. N. 01560/2024: il difetto di motivazione che inficia il diniego alla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da una società operante nel settore delle energie rinnovabili contro la determinazione n. 1190 del 22 giugno 2023 con la quale il Comune aveva espresso il proprio diniego alla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 4.221,0 KW.
La ricorrente deduceva che l’amministrazione, nell’adottare il diniego, si era limitata a richiamare quanto disposto dalla delibera del Comune di Vetralla n. 3 del 11.01.2022, recante l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, senza effettuare alcuna istruttoria e valutazione di dettaglio sulle caratteristiche specifiche dell’impianto agrivoltaico in progetto.
Argomentava inoltre che l’individuazione delle aree non idonee operata dall’amministrazione comunale non potrebbe costituire un impedimento assoluto (o divieto “preliminare”) alla realizzazione di impianti fotovoltaici, ma costituisce una “valutazione di primo livello”, a cui dovrebbe comunque seguire una puntuale valutazione che tenga conto della specificità del progetto e di tutte le concorrenti circostanze del caso concreto.
Aggiungeva che, adottando il provvedimento impugnato, il Comune avrebbe omesso il necessario bilanciamento di interessi che il legislatore (statale e regionale) ha affidato al procedimento amministrativo, in modo tale da impedire la migliore valutazione di tutti gli interessi privati e pubblici implicati, e frustrando, di conseguenza, il principio, pure eurounitario, di massima diffusione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile.
Ulteriore argomentazione era data dal fatto che, sempre secondo la ricorrente, le delibere comunali avevano acriticamente individuato, senza alcuna istruttoria o motivazione sul punto, le zone paesaggistiche qualificate come “Paesaggio agrario di valore” come “non idonee” alla realizzazione sia di impianti fotovoltaici “a terra”, sia di impianti di tipo “agrivoltaico”, nonostante che il Piano territoriale paesaggistico regionale del Lazio (PTPR) nulla avesse specificato con riferimento alla tipologia di impianti “agrivoltaici”.
Il Collegio ha ritenuto che – considerata l’assenza di prescrittività delle norme allegate al P.T.P.R. in riferimento alle porzioni di territorio non interessate da beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134, co. 1, lett. a), b), c), D. lgs. n. 42/2004 (e non essendo contestato che l’area in questione non costituisce bene paesaggistico, ai sensi della norma citata) – il Consiglio comunale avrebbe dovuto adottare, con specifico riferimento alla zona oggetto dell’istanza di abilitazione, una motivazione più puntale e dettagliata, nel compiere il necessario bilanciamento (delegatogli dall’art. 3.1, co. 3, L.R. n. 16/2011, nell’esercizio della “governance” del proprio territorio) tra le esigenze di tutela del paesaggio agricolo, quelle di sostegno al settore economico dell’agricoltura e quelle di ridurre l’inquinamento mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili, tutte pur tenute genericamente in considerazione nella motivazione della delibera.
In sostanza, il Consiglio comunale avrebbe dovuto spiegare la specifica ragione per la quale l’area oggetto dell’istanza, qualificata dal P.T.P.R. come “Paesaggio agrario di valore”, debba essere considerata idonea o non all’installazione dell’impianto di energia rinnovabile in questione, del particolare tipo “agrivoltaico”.
Riscontrando il vizio di difetto di motivazione nella delibera consiliare con la quale l'Amministrazione ha individuato le zone non idonee all'installazione di parchi fotovoltaici a terra e, conseguentemente, nella determinazione del 22.06.2023, il Consiglio ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti.
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