TAR Lazio: Rapporto tra PAUR e dichiarazione di notevole interesse pubblico
Il Tar Lazio con sentenza n. 10356 del 2024, si è espresso relativamente al rapporto tra il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 ed il decreto che dichiara di notevole interesse pubblico, l'area interessata dalla valutazione ambientale.
Le Parti ricorrenti, avevano difatti chiesto l'annullamento della determinazione della Regione Lazio avente ad oggetto la pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. sul Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, con annesso stoccaggio nel Comune di Arlena di Castro (VT).
Tra i motivi di ricorso:
- il fatto che il provvedimento di V.I.A risulterebbe viziato in quanto adottato successivamente (a distanza di ben otto mesi) alla chiusura della conferenza dei servizi;
- l’assoluta inidoneità dell’area individuata ad accogliere una discarica, in quanto area vincolata ex art. 142, co. 1 lett. g), del d. lgs. n. 42/2004 e qualificata in P.T.P.R. come “Paesaggio Naturale di continuità” e “Paesaggio Agrario di continuità".
Il ricorso è stato accolto per le seguenti ragioni:
- Il P.A.U.R. si pone come atto unitario che comprende, nella determinazione che conclude la conferenza di servizi, i provvedimenti di V.I.A. e di A.I.A., coinvolgendo le diverse amministrazioni competenti;
- gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui all’art. 140 del d. lgs. n. 42/2004 non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti ”.
La ratio sottesa è dunque quella di escludere la operatività degli effetti delle nuove dichiarazioni esclusivamente per gli impianti alimentati da fonti di energie rinnovabili, per i quali era stata già autorizzata la V.I.A., con la conseguenza che qualora non si tratti di impianto FER (come nel caso in esame), la dichiarazione di pubblico interesse è destinata a produrre i propri effetti anche a fronte di una V.I.A. già adottata.
Ciò significa che la Regione Lazio , avendo dichiarato il difetto di interesse paesaggistico dell’area e l’assenza dei relativi vincoli ,avrebbe dovuto eseguire un ulteriore approfondimento istruttorio al fine di verificare l’idoneità dell’area alla realizzazione dell’impianto, essendo intervenuto , nelle more dell’adozione del provvedimento autorizzatorio unico,
il regime di salvaguardia cui ha fatto seguito la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area.
Il TAR, ha quindi accolto il ricorso , ritenendo sussistenti i vizi relativi alla sussistenza del vincolo paesaggistico sull’area oggetto di intervento, con obbligo della Ragione Lazio di valutare il progetto presentato alla luce del vincolo discendente dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area.
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