DL agricoltura: limitazioni al fotovoltaico a terra
Lo scorso 15 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.
L’art. 5 del nuovo DL Agricoltura ha previsto l’introduzione all’art. 20 del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199 (“D.lgs. 199/2021”) di un nuovo comma dal titolo: " Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo", secondo il quale l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 %;
-le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
-i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;
Nel testo di legge è previsto poi che il primo periodo non si applichi nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra:
- finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) 1, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
La ratio della normativa sembrerebbe dunque, quella di bilanciare la tutela dei terreni agricoli con il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili.
Difatti, secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art.5 del D.L. Agricoltura, sembrerebbero escluse le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del DL Agricoltura ma anche i progetti per i quali – pur non essendo stato formalmente avviato l’iter autorizzativo – sia stata almeno presentata domanda di VIA al Ministero.
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