Cds 4766/2024: bilanciamento di interessi tra tutela paesaggistica e promozione di energie rinnovabili
Il TAR della Basilicata, con sentenza n. 649/2022, ha respinto il ricorso di una società per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata, recante il diniego di autorizzazione unica da parte della Regione per la realizzazione di un impianto eolico.
Relativamente ai motivi di ricorso, la società in particolare riteneva che la Regione non avesse effettuato un raffronto comparativo fra tutti gli interessi pubblici e privati sottesi alla fattispecie e che avesse attribuito un valore dirimente a quello paesaggistico a discapito degli altri interessi rilevanti, configurando così un difetto di istruttoria, nonché violando i principi di imparzialità, efficacia ed efficienza.
Il Consiglio di stato, facendo riferimento ad alcune fra le sue più recenti pronunce (Cons. di Stato 10624/2022; Cons. di Stato 8167/2022) ha quindi ribadito la necessità di una valutazione equilibrata e pluralistica degli interessi costituzionalmente tutelati.
Dagli atti impugnati, invece, risultava aver avuto prevalenza assoluta uno soltanto di essi, la cui tutela non è affatto sovraordinata nel sistema costituzionale agli interessi antagonisti, primo fra tutti quello della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Consiglio di Stato ha quindi contestato la circostanza secondo la quale il provvedimento impugnato fosse basato unicamente sul parere della Sovraintendenza, senza una reale dialettica fra le varie e complesse istanze rilevanti.
Questo approccio, secondo il Supremo consesso amministrativo, contrasta con il dettato costituzionale, improntato, a seguito della riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione, ad un reale confronto dialettico fra i titolari delle rispettive posizioni d’interesse, primo fra tutti quello della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Con tali motivazioni il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto fondato il ricorso, riformando la sentenza gravata, e lo ha accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
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