TAR UMBRIA: sul permesso di realizzazione di impianti fotovoltaici in aree industriali
Il TAR Umbria con pronuncia 473/2024 si è espresso relativamente a un ricorso presentato da una società a seguito del rigetto da parte del Comune di una comunicazione di inizio lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in un'area a destinazione industriale.
Tra le argomentazioni della società ricorrente vi erano sia il fatto che l'area in questione fosse area idonea ad ospitare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-quater) del d.lgs. n. 199/2021 sia che la stessa non fosse area non idonea ad ospitare i medesimi impianti ai sensi del decreto ministeriale del 10.09.2010 e del regolamento regionale n. 7/2011, così come modificato dal regolamento regionale n.4/2022.
La Società deduceva inoltre:
1) il fatto che le Regioni sarebbero competenti solo alla individuazione delle aree non idonee, mentre non potrebbero procedere alla individuazione delle aree idonee prima dell’emanazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021;
2) che le previsioni del regolamento regionale n. 7/2011, come modificate dal regolamento regionale n. 4/2022, determinerebbero, la non idoneità dell’area ad ospitare l’impianto, nonostante la sua idoneità ex lege, gravando comunque sull’amministrazione l’onere di una puntuale istruttoria sul progetto;
3) l'ulteriore considerazione secondo la quale le note comunali impugnate sarebbero state illegittime perché con esse l’Amministrazione comunale avrebbe disconosciuto l’applicabilità alla fattispecie della semplificazione introdotta con l’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021 in materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.
Il Collegio ha quindi ritenuto ai sensi dell'art. 22 bis del d.lgs. n. 199/2021 che "L’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (…) è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste".
Inoltre, ha ribadito come la sopravvenienza di una norma statale di principio in materia di legislazione concorrente (tra le quali vi rientrano quelle relative alla distribuzione, trasporto ed energia) determini l’automatica abrogazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 62/1953, della preesistente norma regionale in contrasto con essa.
Pertanto, dovendo ritenersi implicitamente abrogata, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021, ogni disposizione regionale avente l’effetto di subordinare l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione industriale all’acquisizione di permessi, il TAR ha accolto il ricorso presentato dalla società con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
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