Tar Puglia, sent. 588/2024: silenzio inadempimento del MASE e obbligo di provvedere
Il Tar Puglia, con sentenza 588/2024 si è espresso relativamente al silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione a una richiesta di valutazione di impatto ambientale presentata da una società per la costruzione ed esercizio di un impianto agro-fotovoltaico di potenza nominale pari a 15,57 MW, da realizzarsi nel comune di Avetrana.
La società, a seguito di presentazione di un'istanza presentata ex. art. 23 D.lgs 152/2006 per l'adozione di un provvedimento di VIA relativo ad un progetto di impianto agrivoltaico, non avendo riscontro da parte le Ministero, presentava ricorso.
I giudici di primo grado hanno quindi rilevato:
1) la sussistenza di un obbligo giuridico in capo al Ministero dell’Ambiente di provvedere sull’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, alla luce delle disposizioni normative di cui agli artt. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006;
2) che non potesse essere considerato il parere negativo della Soprintendenza PNRR presso il Ministero della Cultura depositato in data 6.4.2024, trattandosi di atto endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento di VIA;
3) che, a seguito di un primo avviso al pubblico del 9.7.2022 e delle osservazioni presentate da altra società, è stato dato nuovo avviso al pubblico ex art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, formulata dalla ricorrente e che da tale momento hanno iniziato a decorrere, ai sensi dell’art. 24, comma 1 D. Lgs. n. 152/2006, tutti i termini per la conclusione del procedimento.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR ha accolto il ricorso della Società, dichiarando l'illegittimità del silenzio del MASE e ordinando l'adozione di un provvedimento espresso sull'istanza presentata entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
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