TAR Toscana, sent. n. 844/2024: l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulle aree dei siti oggetto di bonifica
Con una recente sentenza, il Tar Toscana si è espresso relativamente all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulle aree dei siti oggetto di bonifica.
Una società aveva infatti formulato richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6 D .lgs. 28/2011, nonché dell’art. 16 bis, comma 4, per l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,5 MW, in un’area sita all’interno del territorio comunale.
Il Comune, a seguito di procedimento istruttorio, aveva respinto la domanda e ordinato l’inibizione delle attività, sostenendo che l’area fosse interessata dalla PAS e che si trovasse nella fascia di rispetto di un immobile dichiarato "di interesse particolarmente importante" e che, quindi, non potesse risultare idonea alla installazione di impianti.
In giudizio si erano costituiti il Ministero della Cultura e la presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il Comune.
La ricorrente sosteneva che l’area su cui l’impianto doveva sorgere sarebbe dovuta essere dichiarata ex lege idonea, in quanto oggetto di bonifica.
Ipotesi speciale e pertanto prevalente rispetto a quella di cui alla lettera c-ter) co. 8, art. 20, su cui si fondava il parere negativo della Soprintendenza e, di conseguenza, la determinazione comunale di rigetto della domanda.
Il Collegio ha quindi condiviso la ricostruzione interpretativa offerta dalla ricorrente, in quanto il provvedimento impugnato aveva quale unica motivazione l’inidoneità dell'area a causa dell'insistenza della stessa nella fascia di rispetto del bene vincolato, ma tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata quale mero elemento di fatto che il Ministero avrebbe dovuto inserire in una più ampia valutazione, di natura discrezionale, sulla inidoneità dell’area e che avrebbe dovuto formare oggetto di specifica motivazione, la quale, nel caso di specie, è stata ritenuta del tutto mancante.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), ha quindi accolto il ricorso e per l’effetto annullato i provvedimenti impugnati.
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