CdS sent.n.7299/2024: Procedimento di VIA e autorizzazione paesaggistica
Con sentenza n. 7299/2024, il Consiglio di Stato si è espresso relativamente ad un ricorso presentato dalla Regione Basilicata contro una società per la riforma di un sentenza di primo grado, a seguito di annullamento della nota dell'ufficio Energia della Regione Basilicata, relativa all'istanza di autorizzazione unica, presentata dalla anzidetta società per la realizzazione di un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
Difatti la società presentava al Ministero della transizione ecologica, i sensi dell’art. 23 del d.lgs n. 152/2006, una istanza (datata 31 maggio 2019) per il rilascio di una valutazione di impatto ambientale per il progetto eolico sopra indicato, inizialmente composto da 10 aerogeneratori, poi ridotti a 7 per una potenza complessiva di 31,5 MW in provincia di Potenza.
Nel corso del procedimento di VIA statale, non essendosi raggiunto il concerto tra Ministero della cultura e Ministero della transazione ecologica, si rimetteva quindi il contrasto al Consiglio dei ministri.
Successivamente al delibera di VIA statale, veniva comunicata alla regione Basilicata, competente al rilascio dell’autorizzazione unica; essendo stata inviata tuttavia, ad un ufficio diverso da quello competente a riceverla, il procedimento autorizzatorio unico non aveva ulteriore seguito.
Pertanto la società proponeva innanzi al TAR per la Basilicata, ricorso volto all'accertamento del silenzio-assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione unica.
Il TAR accoglieva nel merito il ricorso, sostenendo che alla fattispecie fosse applicabile il d.lgs. n. 50/2022, conv. nella legge n. 91/2022.
L'articolo 7 del citato decreto, difatti, sancisce al comma 1 che " Per i progetti di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri ex.art. 5, comma 2, lett. c bis), L. n. 400/1988 “sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA" ; al comma 2, precisa poi che " le predette deliberazioni del Consiglio dei ministri “confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’Amministrazione competente entro i successivi 60 giorni”, con la puntualizzazione che " se la decisione del Consiglio dei Ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di 60 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata".
Condannava pertanto, la Basilicata alla refusione delle spese.
Il Consiglio di Stato, ha quindi confermato, a seguito di ricorso da parte della ricorrente, Regione Basilicata, che l'autorizzazione unica sia un provvedimento valido ed efficace.
Pertanto, nel caso di procedimenti di V.i.a di competenza statale, il proponente può chiedere all’autorità competente che il provvedimento di V.i.a. sia rilasciato, ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs n. 152/2006, nell’ambito di un provvedimento unico in materia ambientale comprensivo di altre autorizzazioni ambientali, quali l'autorizzazione paesaggistica, l' autorizzazione culturale o quella riguardante il vincolo idrogeologico.
Nel caso di specie, la società ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e “sulla relazione paesaggistica, completa di tutti gli elementi di analisi e verifiche, la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale – Via e Vas ha potuto esprimere il proprio parere (di segno positivo)”.
Pertanto, stante “l’esaustività della relazione paesaggistica del proponente, la tipologia delle richieste attivate dalla società nonché l’ampia motivazione” resa dalla delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto il profilo della tutela dell’interesse paesaggistico, ambientale, archeologico e territoriale, l’autorizzazione paesaggistica, è stata intesa, secondo quanto emerso in secondo grado, acquisita al procedimento.
Il procedimento di VIA deve quindi ritenersi idoneo ad includere la valutazione di tutti i possibili effetti dell'intervento sull'ambiente e, nel caso in cui, si sia data attuazione alle forme di semplificazione, il provvedimento di VIA può ricomprendere anche l'autorizzazione paesaggistica, in una prospettiva di coordinamento amministrativo previsto dagli artt. 25, commi 3,4 e 5 del d.lgs n. 152/2006 e dell'art. 26 dello stesso decreto legislativo.
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