Con sentenza n. 2475/2024 il TAR Sicilia si è pronunciato circa il ricorso proposto da una società nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, riguardo la realizzazione nel comune di Gela, di un progetto per un impianto agrovoltaico della potenza di 7,29.
Ed invero, la società impugnava la nota prot. 6686 del 20/11/2023 della Soprintendenza di Caltanissetta, relativa alla realizzazione di un impianto agrovoltaico (ex. art. 27 bis del D.lgs. 152/2006), nella parte in cui esprimeva “parere favorevole limitatamente alla realizzazione dell’impianto in oggetto posto al di fuori della fascia di 500 metri dal perimetro dell’area tutelata di “Manfria” ex art. 136 d. lgs n. 42/2004.
Difatti, terminata la fase istruttoria e la consultazione del pubblico, la Soprintendenza, dopo aver espresso dapprima parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, con successiva Conferenza Servizi, contraddiceva quanto stabilito in precedenza, ritenendo, quindi, che l'impianto non potesse occupare “con pannelli fotovoltaici e/o cabine di trasformazione e/o impianti in genere, tranne le opere in sottosuolo, nella fascia di rispetto di 500 metri dall’area tutelata di “Manfria” ex art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 giusto D.A. n. 15 del 21/01/1987 ”.
L’Amministrazione sosteneva quindi, che in virtù della modifica della disciplina delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. cquater del D.Lgs. 199/2021, non fosse più possibile realizzare l’impianto nella distanza di 500 metri da un bene tutelato.
I Giudici amministrativi, chiamati a dirimere la controversia, sostenevano quindi che:
L’art. 20, comma 8 lett. c- quater, del D. Lgs. 199/2021 definisce le aree “idonee” richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree “non idonee"per le quali invece, il comma 7 statuisce che “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".
Per questo motivo, la norma deve considerarsi chiara nello stabilire che la mancata inclusione tra le aree idonee, non implichi l’automatica qualificazione dell’area dell’impianto quale non idonea, occorrendo a tale fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all’installazione dell’impianto FER.
E questo in coerenza con quanto derivante da recenti pronunce giurisprudenziali, secondo le quali è necessario operare un bilanciamento in concreto degli interessi, in modo da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati, e non l'applicazione standardizzata di un divieto.
Per tale motivazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato.
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