Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE è stato pubblicato in data 27/09/2024 il format del nuovo certificato Ue per l'attestazione delle operazioni di trattamento successive nell'ambito delle spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti.
Entrerà in vigore il prossimo 17 Ottobre e sarà applicabile dal 21 Maggio 2026.
Tale Regolamento è stato emanato per dare attuazione all'art. 15 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2024/1157sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
Secondo quando previsto dal regolamento, il certificato dovrà attestare l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15.
Il certificato deve essere rilasciato dall'impianto di partenza non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve” eventualmente definito dalle autorità competenti.
Nell'allegato II si legge che il certificato dovrà essere rilasciato all’impianto di partenza “quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve” eventualmente definito dalle autorità competenti.
Sarà sempre l’impianto di partenza a dover trasmettere “prontamente”, “i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono".
Nel certificato, il cosiddetto “impianto successivo” dovrà indicare, tra gli altri, i codici e quantitativi dei rifiuti ricevuti e le informazioni sui quantitativi riciclati, recuperati o smaltiti e le tipologie di trattamento applicate.
Ricevi le novità più importanti dal mondo dei rifiuti.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. - Scopri di piú OK