Siti oggetto di bonifica: idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile
Il Ministero dell'Ambiente, con risposta ad interpello 2 ottobre 2024 n. 178686 sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale e nello specifico relativamente alla promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i), proposto da una Provincia, ha chiarito quanto segue.
Secondo quanto stabilito dall'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/202, i siti oggetto di bonifica possono considerarsi aree idonee per legge alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche se ricadono in aree sottoposte a tutela.
Sono da considerarsi quindi aree idonee:
1) le zone in cui ci sono già impianti a fonti rinnovabili ma solo se si fanno per modifiche, potenziamenti, ricostruzioni degli stessi;
2) le zone che ricadono nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi di legge (decreto legislativo 42/2004) o dentro le "fasce di rispetto" (distanze minime da rispettare) dagli immobili e aree considerate di notevole interesse pubblico.
Dette zone, così come precisato dal Ministero, sono soggette ad una espressa deroga dato che normalmente le aree "protette" dalle norme sui beni culturali e paesaggistici (Dlgs 42/2004) non sono da considerarsi idonee per legge agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ricevi le novità più importanti dal mondo dei rifiuti.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. - Scopri di piú OK