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CdS_sent n_392_2025 (1)
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Il Consiglio di Stato con sentenza n.00392/2025, si è pronunciato su un ricorso proposto da un Comune sardo contro la Via positiva relativa ad un parco agrivoltaico, ammesso al bando PNRR e posto a pochi km da un sito archeologico.
In primo grado, il TAR respingeva il ricorso.
Difatti, nel procedimento di VIA intervenivano due organi:
1) la Commissione tecnica (ex. art. 8 comma 2 bis del d.lgs 152/2006);
2) la Sopraintendenza speciale che, con atto datato 28 ottobre 2022, emetteva articolato parere negativo per la ritenuta visibilità dell'impianto da due siti di interesse culturale.
Il Ministero dell’ambiente sollecitava dunque quest’ultima a verificare che le aree interessate fossero poste al di fuori delle “aree idonee” ex. art. 20 comma 8 d.lgs. 199/2021.
Accertato che il progetto ricadesse in un'area idonea ai sensi del d.lgs.199/2021, il Ministero, con decreto 27 marzo 2023 n. 147, rilasciava VIA positiva.
Con decreto n. 107 del 2023 però, il Ministero della Cultura - Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, dichiarava un'altra struttura nuragica, fino a quel momento non sottoposta a particolare tutela, di “particolare interesse archeologico" ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera a) e art. 13 del D.lgs 42/2004.
In secondo grado quindi, i giudici hanno confermato la sentenza del TAR, adducendo che:
1) il progetto su un'area ritenuta idonea costituisce "congrua motivazione" per il rilascio della VIA;
2) il vincolo archeologico imposto dal Mic dopo il decreto di Via, non può avere effetto retroattivo
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