Consiglio Di Stato_Sent. N. 00101/2024: ammissione agli incentivi e incostituzionalità dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 28/2011
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda ha accolto il ricorso presentato da una società agricola contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 2981/2021 che ha respinto il ricorso per l’annullamento della nota GSE con cui si dichiarava l'irricevibilità e l'improcedibilità dell'istanza di concessione della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 6 agosto 2010 (cd. Terzo Conto Energia), riconoscendo la tariffa meno favorevole del D.M. 5 luglio 2012 (cd. Quinto Conto Energia).
La società, titolare di un impianto fotovoltaico integrato su serra entrato in esercizio in data 19 maggio 2011, conseguiva inizialmente dal G.S.E. il riconoscimento degli incentivi di cui al DM 19 febbraio 2007 (cd. Secondo Conto Energia). Successivamente - all’esito di un sopralluogo effettuato presso l’impianto, da cui era emerso che i lavori di realizzazione del medesimo non erano stati completati entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010 - il G.S.E. disponeva, con provvedimento del 9 settembre 2011, la decadenza dagli incentivi di cui al DM 2007 e successivamente, in data 20 settembre 2012, applicava anche la sanzione interdittiva dell’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza per un periodo di dieci anni dalla data dell'accertamento, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 28/2011.
Con più istanze inviate a mezzo pec (a causa del blocco automatico del sistema quale conseguenza dell'applicazione della sanzione interdittiva) la società aveva chiesto al GSE, dapprima il riesame del provvedimento di decadenza dagli incentivi del Secondo conto energia e, in via subordinata, l’accesso alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 6 agosto 2010 e, soltanto dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43, comma 1, d.lgs. 28/2011 che comportava l’annullamento della la misura interdittiva e un ricorso avverso il silenzio con cui il GSE aveva dichiarato irricevibile ed improcedibile la domanda di ammissione al Terzo conto energia, la società aveva presentato istanza per l’ammissione al Quinto conto energia, che era da ultimo stata accolta dal GSE.
L’art. 43 d.lgs. 28/2011 imponeva l’adozione dell’interdittiva contestualmente alla decadenza degli incentivi, quale automatica conseguenza dell’accertamento sulla data della fine dei lavori e disponeva contestualmente l'esclusione dagli incentivi degli impianti per un periodo di dieci anni dalla data dell'accertamento. Tale sanzione veniva applicata dal G.S.E. attraverso il blocco dell’applicativo telematico che precludeva la possibilità di presentare formale istanza di accesso agli incentivi.
Quando è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 43 d.lgs. 28/2011 che ha determinato l’accoglimento del ricorso avverso la misura interdittiva bisognava tener conto della circostanza che la società appellante non aveva potuto presentare una domanda secondo la procedura informatica ed andava valorizzata l’esistenza di una volontà manifestata in tal senso. A tal fine vista la particolarità della situazione che si era venuta a verificare per la distanza tra l’applicazione della sanzione e la declaratoria della sua incostituzionalità, qualunque modalità di presentazione della domanda doveva ritenersi tempestivamente presentata se ciò era avvenuto, come nel caso di specie prima del 6 luglio 2013.
Il G.S.E., pertanto, avrebbe dovuto prendere in esame la domanda presentata nel 2013 senza dichiararla inammissibile per poi dichiarare tardive le successive domande regolarmente presentate dopo lo sblocco del sistema.
Peraltro, anche se le domande del 2013 non avevano in allegato tutta la documentazione prevista, il G.S.E. era in possesso di quella presentata per la domanda di concessione delle tariffe del secondo conto energia e poteva valutare se sussistevano tutti i requisiti per riconoscere l’applicazione della tariffa richiesta a decorrere dalla domanda poiché presentata dopo i novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
La nota G.S.E. del 6 marzo 2019 nella parte in cui ha dichiarato l'irricevibilità e l'improcedibilità dell'istanza di concessione della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 6 agosto 2010 va annullata ed il G.S.E. dovrà verificare se, all’epoca in cui fu presentata la domanda in forma cartacea, sussistevano tutti i presupposti per la concessione della tariffa incentivante di cui al terzo conto energia ed in caso positivo riconoscere l’applicazione di tale tariffa al posto di quella del Quinto Conto Energia.
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