Decreto Sicurezza Energetica: trattenute e controlli GSE, nuovi requisiti per la qualifica dei Sistemi Collettivi
Nella giornata di ieri è stata pubblicata la legge 2
febbraio 2024, n. 11, quale conversione con modificazioni, del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per
la sicurezza energetica del Paese.
Tra le misure più importanti introdotte con la conversione emergono le questioni legate alla garanzia ‘fine vita’ dei pannelli presenti sui campi incentivati. Nello specifico all’art. 4-ter “Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti a fonti rinnovabili” alla lettera b), troviamo una aggiunta (in grassetto) al c. 3 dell’art. 40 del d.lgs. 49/2014 che così dispone il nuovo articolo: “..La somma trattenuta (dal GSE), pari al doppio di quella determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia…”. Ricordiamo che l’attuale regola prevede che il GSE trattenga dagli incentivi erogati per gli ultimi dieci anni, sugli impianti in conto energia (dal I al V), una somma finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione e ‘smaltimento’ (sic!) dei moduli fotovoltaici a fine vita. Tale trattenuta rappresenta una garanzia della corretta gestione delle operazioni relative: a) al ritiro del pannello fotovoltaico dal sito di installazione, ivi incluse le attività di smontaggio e imballaggio dei pannelli; b) alla logistica per trasferire il RAEE fotovoltaico dal sito di installazione all’impianto di trattamento (anche considerando eventuali ulteriori costi dovuti allo stoccaggio); c) al trattamento adeguato del RAEE; d) al recupero e allo smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici. Il valore di tale trattenuta, fino all’arrivo di questa nuova norma era pari a 10 €/pannello, per qualsiasi tipologia di pannello, domestico o professionale; con la nuova disposizione la stessa viene raddoppiata e passa a 20 €/pannello. Trattasi con tutta evidenza di una garanzia e non di un finanziamento delle attività di fine vita che “.., viene restituita al detentore, laddove sia accertato l’avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la responsabilità ricada sul produttore” (ex art. 40) ovvero, come recitano le Istruzioni Operative del GSE, “ nel caso di sostituzione in garanzia, fornisca documentazione rilasciata dall’azienda produttrice attestante l’avvenuto ritiro in garanzia dei componenti..”. Da un punto di vista finanziario, più che economico, la misura non ammette dubbi in termini di obiettivi: spostare le trattenute dal GSE ai Consorzi di filiera. Basti pensare che un impianto fotovoltaico, datato, di medio-piccole dimensioni (es. 1 MW) conta mediamente ca. 44.000 pannelli, ciò significa che, lasciare il GSE per passare ad un Sistema Collettivo, farebbe risparmiare al Soggetto Responsabile (inteso quale Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico che ha richiesto e ottenuto le tariffe incentivanti ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) una cifra come 44.000 euro a megawatt.
Ma non solo. Con l'attivazione delle procedure di adesione all'opzione 118 il Legislatore concede una pseudo-sanatoria che consentirà al GSE di utilizzare i numeri di matricola dei moduli fotovoltaici realmente presenti sull'impianto, comunicati al Consorzio e inseriti sull'apposita piattaforma GSE dal Soggetto Responsabile, per aggiornare gli elenchi presenti nella propria banca dati. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola con quelli precedentemente comunicati al GSE (e presenti sul SIAD) non si appliccheranno le sanzioni previste dall'art. 42 del d.lgs. 28/2011, che prevedono la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate. Resta sempre l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE eventuali e successivi interventi di manutenzione che comportano l'aggiornamento delle liste.
Solo pochi e masochisti operatori saranno disponibili a rimanere con le trattenute del Gestore nazionale.
È, nel contempo, evidente la volontà del Legislatore di restituire al sistema consortile nazionale un ruolo centrale nella gestione del fine vita del fotovoltaico (RAEE) senza, allo stesso tempo, perdere l’occasione di alleggerire una posizione scomoda che si è creata per il Gestore nazionale nell’ambito della trattenuta a garanzia. In particolare ci si riferisce al ruolo che si troverebbe ad occupare il GSE in caso di inadempimento da parte dell’operatore (Soggetto Responsabile), laddove il primo fosse costretto ad organizzare (direttamente o affidando a terzi l’incarico) per conto del secondo, inadempiente, le attività di conferimento dei rifiuti utilizzando la trattenuta dei pannelli rimasti sul campo. Se è vero, infatti, che il GSE è un soggetto a totale capitale pubblico è anche vero che trattasi di una società di diritto comune e, come tale, subordinata alle regole per l’intermediazione in presenza di rifiuti (attività di gestione rifiuti ex art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006), sia che ne organizzi le attività in prima persona sia che ne affidi a terzi la stessa ad esempio con procedura ad evidenza pubblica. Ma le regole dell’intermediazione dei rifiuti (art. 212 c.i 5 e 6 del D.Lgs. n. 152/2006), anche senza detenzione, prevedono, per chi la svolge, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, requisito che, allo stato, il Gestore energetico nazionale non possiede.
Altro punto. Rafforzate le attività di controllo sui Sistemi collettivi: il GSE tornerà a fare il GSE. La lettera a) del medesimo art. 4-ter del d.l. di conversione, integrando l’art. 24-bis c. 1 del d.lgs. 49/2014, sempre in tema di RAEE, stabilisce che il Gestore svolgerà un’attività di monitoraggio relativa: alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi.
Come ulteriore novità rilevante presente nella conversione del d.l. Sicurezza Energetica, troviamo l’art. 12-bis “Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici”. Il dispositivo ha lo scopo di aggiornare i requisiti in capo ai Sistemi Collettivi alla luce di quelle che sono state le evoluzioni normative succedutesi nel tempo che hanno coinvolto questi soggetti. In particolare facciamo riferimento alle modifiche apportate al sistema dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 che ha introdotto (ex art. 1, c.1, lett. c) l'art. 24-bis nel D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e con esso, l’opzione per i Soggetti Responsabili di prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei consorzi riconosciuti al fine di evitare le trattenute del GSE. È stata questa la norma che ha assegnato al sistema consortile nazionale un nuovo compito: la possibilità di raccogliere, in luogo del GSE, la ‘garanzia Fine Vita’. Fino ad oggi, la normativa quadro fin qui citata non teneva conto di questa importante opzione in alcuni passaggi importanti del proprio articolato e men che meno le norme a questa collegate. Con la lettera a) dell’art. 12-bis del d.l. in questione viene aggiornato l’articolo 10, c. 10-bis, al d.lgs. 49/2014, e si stabilisce che la rappresentatività del Sistema Collettivo, da questo momento in poi, non sarà legata solo alla quota di mercato di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) del nuovo immesso dai produttori e registrato dai consorzi, secondo lo schema vigente (1%, per singolo o somma, dei raggruppamenti dell’immesso dell’anno precedente), ma potrà dipendere (requisito alternativo) dalla percentuale di impianti incentivati che il Consorzio registra “.. ovvero dovrà rappresentare una quota almeno pari all’1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 1”. A tal riguardo, per una questione banale di contabilità - con il medesimo art. 12-bis pt. 2 del decreto di conversione – il Legislatore ha precisato che i Sistemi Collettivi si dovranno far carico di comunicare i Soggetti Responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, al Registro di cui al decreto 25 settembre 2007, n. 185 e di aggiornare annualmente il Comitato di Vigilanza e di Controllo, di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, sul valore in potenza degli impianti fotovoltaici registrati.
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