Tar Puglia_Sent. N. 00307.2024: violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/'90 per il mancato esame delle osservazioni procedimentali a valle del preavviso di rigetto
Con sent. N. 00307/2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato da un operatore del settore delle rinnovabili contro il provvedimento negativo al rilascio del PAUR per un progetto di impianto agro-voltaico localizzato nel Comune di Salice Salentino, emesso dalla Regione Puglia.
Nella fattispecie il ricorrente aveva presentato richiesta alla Regione Puglia per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale in seguito alla quale l’Autorità procedente aveva indetto la conferenza dei servizi all'esito della quale, preso atto dei pareri negativi e delle più recenti normative e giurisprudenziali, la ricorrente aveva anticipato la propria intenzione di modificare gli elaborati progettuali, rimodulando il progetto secondo la tecnica dell’agro-fotovoltaico in modo da consentire l’attività agricola sia tra le fila dei moduli, sia al di sotto degli stessi.
Nonostante ciò, l’Autorità procedente aveva adottato una determinazione negativa di conclusione dei lavori e, all’esito del contraddittorio procedimentale, aveva comunicato l’adozione della determina con cui adottava il diniego al rilascio dell’istanza di PAUR.
Il Collegio tuttavia ha ritenuto di accogliere la censura con cui la parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per non aver l’Autorità procedente preso in esame le osservazioni procedimentali presentate a valle del preavviso di rigetto. Un'applicazione corretta dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 avrebbe richiesto, da parte dell'Amministrazione, non solo la compiuta enunciazione, nel preavviso di provvedimento negativo, delle ragioni che intendeva assumere a fondamento del diniego, ma anche che le stesse ragioni venissero integrate, nella determinazione conclusiva, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio pre - decisorio attivato dall'adempimento processuale in questione. "Solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale” (ex multis, T.A.R. Lazio, sez. II, 04/05/2023, n.7586).
L'assenza di una concreta riflessione sulle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente ha causato, a parere del Collegio, un deficit istruttorio che, riflettendosi sulla determinazione conclusiva, ne ha compromesso la legittimità.
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