CdS Sent. N. 2930/2024: sul bilanciamento tra l'interesse alla tutela dei valori paesaggistici e quello ambientale alla produzione energetica in termini ecosostenibili
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso presentato dal Ministero della Cultura contro la pronuncia del TAR Campania (n. 1556/2023) che aveva espresso parere favorevole alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 20 MW in provincia di Avellino.
L’appello era incentrato sulla rivendicazione astratta della primazia dei poteri esercitati dal Ministero della cultura in seno al procedimento di autorizzazione degli impianti FER.
A tal proposito il Consiglio di Stato ha ricordato come il sistema delineato nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») nel prevedere che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate - esprime un principio fondamentale della materia, che è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea (sentenza n. 46 del 2021) ed è volto a bilanciare l'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità.
Il procedimento unico è l’unica sede in cui “può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione.
Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, il Consiglio di Stato ha dunque convenuto con il T.a.r. ritenendo non adeguatamente fondata la tesi del Ministero della cultura, incentrata sulla primazia dell’interesse alla tutela dei valori paesaggistici e per converso sulla subvalenza degli altri interessi pubblici potenzialmente antagonistici, ivi compreso quello ambientale alla produzione energetica in termini ecosostenibili, essendo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici.
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