a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;
b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.
Stesso discorso per tutte le spedizioni per le quali è stata presentata una
notifica conformemente all’articolo 4 e per le
quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di
ricevimento prima
del 21 maggio 2026.
Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027.
a) l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;
b) l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;
c) l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;
d) gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.
e) l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.
Tra le principali novità il regolamento 2024/1157/Ue vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'Unione, fatta eccezione per spedizioni concordate e autorizzate mediante la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Le spedizioni all'interno dell'UE di rifiuti per operazioni di recupero che rientrano nella categoria della "lista verde" continueranno a essere consentite attraverso la procedura meno rigorosa stabilita negli obblighi generali di informazione con l'obbligo esplicito di tracciare tutta la filiera compreso i siti intermedi.
Molte altre sono le modifiche compresa la trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica, di cui all'art. 27, tramite una piattaforma del sistema centrale o tramite altri sistemi o software interoperabili disponibili
Ricevi le novità più importanti dal mondo dei rifiuti.