Come ormai è ben noto agli addetti ai lavori, a seguito del ricorso presentato dal Consorzio E-Cycle per l’annullamento al TAR Lazio del provvedimento rubricato “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” di cui al Decreto Direttoriale DG EC. N. 54 dell’8 agosto 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica, si sono create una serie di questioni di non facile lettura sulla filiera, in particolare sulle operazioni di revamping, che cercheremo di analizzare.
Ricordiamo che tra i motivi principali del ricorso c’è l’inserimento, all’interno del sopracitato provvedimento, delle attività di smontaggio dei pannelli dalle strutture di sostegno (fuori terra), quali operazioni di fine vita (o meglio di gestione rifiuti).
Obiettivo del presente contributo non è certo analizzare la vicenda giudiziaria con un analisi della pronuncia di primo grado – che, invece, merita adeguato spazio e puntuale analisi – bensì mostrare qual è il potenziale impatto di tale giudizio sulla filiera del fotovoltaico ed in particolare sulle operazioni di revamping passate, presenti e future. Si, perché, il tribunale amministrativo, con sentenza RG 13131/2022 pubblicata il 10 maggio scorso, ha respinto il ricorso del Sistema Collettivo.
Entriamo subito nel merito della vicenda e al fine di comprendere meglio il l legame eziologico tra l’esito della vicenda giudiziaria e le operazioni di filiera, riportiamo uno dei passaggi significativi addotti dal tribunale amministrativo per sostenere la propria tesi. Sostiene il Collegio - ripercorrendo pedissequamente le memorie presentate dal GSE - che l’art. 4, c. 1, lett. bb), del d. lgs. n. 49 del 2014, rinvia alle operazioni indicate dall’art. 183, c. 1, lett. o), del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del quale l’espressione “raccolta” indica “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”, per cui la nozione di “raccolta” dei RAEE in esame comprende le attività di prelievo e cernita preliminari, “..cui è strettamente inerente lo smontaggio”. Dunque lo ‘smontaggio’ è assimilabile al ‘prelievo’ (a sua volta contenuto nella definizione di raccolta) del rifiuto-pannello dalla struttura che lo sorregge e come tale è un attività di gestione rifiuti.
Nondimeno, quei soggetti che svolgono attività di gestione (quali la raccolta ed il trasporto) di rifiuti pericolosi e non pericolosi secondo quanto previsto agli artt. 188 e 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, hanno l’obbligo dell’autorizzazione ovvero sono tenuti ad iscriversi, a secondo delle categorie di appartenenza, all’Albo gestori ambientali nazionale. Diretta conseguenza di ciò è che tutti quei soggetti quali ad esempio Epc, O&M, General Contractor e subappaltatori in genere, che smontano i pannelli dalle strutture di sostegno fuori terra, dovranno provvedere a farsi autorizzare dall’Albo nazionale.
Non è finita. In riferimento all’autorizzazione ci troviamo di fronte ad un ulteriore dilemma che è figlio della singolare decisione del tribunale amministrativo. L’Albo Gestori prevede due tipologie di registrazione per chi gestisce rifiuti da pannelli solari (RAEE):
- Categoria 3bis così come definita dall’art. 8, c. 1 lett. c) del D.M. Ambiente n.120/2014 e dettagliata dal D.M. Ambiente 65/2010, a cui devono iscriversi:
· i distributori di AEE domestici e professionali che svolgono attività di raggruppamento e trasporto,
· i trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori (per le attività di trasporto),
· gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE rispettivamente per le attività di raggruppamento dei RAEE domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta e ritiro (domestici), per le attività di raggruppamento e trasporto RAEE (professionali).
- Categoria 4 di cui all’art. 8, c. 1 lett. d) del D.M. n.120/2014 in tutti gli altri casi, in cui è prevista l’autorizzazione per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
La prima specie prevede un iter di iscrizione molto semplice attivato tramite una comunicazione presentata alla sezione territorialmente competente dell’Albo, in modalità telematica, accompagnata dal versamento del diritto annuale d’iscrizione pari a euro 50.
Per la categoria 4 l’iter è più complesso e prevede una vera e propria istruttoria autorizzativa subordinata ad una domanda soggetta al vaglio della sezione del Comitato territorialmente competente dell’Albo; inoltre è prevista la nomina di un Responsabile Tecnico, requisiti di capacità finanziaria, requisiti di idoneità tecnica, attestazioni su mezzi di trasporto ed altro ancora.
Per quanto riportato nelle motivazioni in sentenza (ricordiamo l’attività di smontaggio di pannelli fotovoltaici dalle strutture è assimilata alle attività di raccolta) e per quanto sopra descritto in merito al campo di applicazione delle categorie previste dall’Albo nazionale, la via semplificata di cui alla cat. 3bis non è percorribile (per chi smonta) perché l’attività non è prevista in tale fattispecie, mentre risulta compatibile, con il caso che stiamo trattando, la cat. 4 che contiene, in via generale, le attività di raccolta.
Effetti. Fin che ci si limita ad una gestione illecita semplice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 256, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 la fattispecie è sanzionata con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro a cui viene associato l’art. 25-undecies c. 2, lett. b), n. 1 e c. 6, dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 che prevede una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Se invece si arriva a trattare di ingenti quantitativi di rifiuti-pannelli (e di altri elementi correlati alla fattispecie delittuosa più importante) si passerebbe ad una attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. e si rischierebbe la reclusione da uno a sei anni e relativo reato presupposto di cui all’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 da cui la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
Per chiudere è utile menzionare che sono imputabili di tali reati non solo le organizzazioni che svolgono le attività operative di ‘smontaggio’ (pardon ‘raccolta’ secondo Giudici e GSE) del rifiuto-pannello ma anche coloro che hanno commissionato le stesse. In particolare ricordiamo che la giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 42237 del 17 ottobre 2023) indica chiaramente che “…a prescindere dagli accordi relativi agli oneri di smaltimento tra le parti, la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento o recupero, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 183, comma 1, lettera f), e 188, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, rimane congiuntamente” in capo al produttore giuridico (SPV) e al produttore materiale (EPC).
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