Spedizioni rifiuti, Raee esportabili in semplificata previa separazione
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4549 22 maggio 2024, ha ribadito quanto già previsto in primo grado, sottolineando la differenza di composizione tra rifiuti elettrici e quelli elettronici.
Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono disciplinate a livello internazionale dalla Convenzione di Basilea, trasfusa nel regolamento 259/93 CEE, oggi abrogato e sostituito dal regolamento attualmente in vigore, 1013/2006.
Tale normativa prevede due distinte procedure: nella prima l’interessato deve notificare all’autorità competente ogni carico che intende spedire; nella seconda si consente invece di spedire direttamente i rifiuti, purchè corredati di una serie di informazioni, senza attendere provvedimento alcuno.
La disciplina appena descritta, in forza dell’art. 38 del regolamento è applicabile anche alle spedizioni in paesi non appartenenti all’Unione ma comunque soggetti alla Decisione OCSE, per i quali occorre far riferimento al contenuto degli allegati III e III A.
In particolare, l’allegato III contiene l’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’art. 18, denominato “elenco verde".
Un carico che contenga rifiuti triturati sia elettrici sia elettronici, non rientrando nei codici identificativi previsti, non può quindi essere esportato in procedura semplificata, dal momento che il regolamento 1013/2006/Ce esclude dalla "lista verde" le mescolanze di tali rifiuti.
È stato quindi respinto definitivamente il ricorso presentato contro la dichiarazione con cui l’Agenzia delle dogane aveva affermato la non conformità di una spedizione contenente triturato "misto" Raee in partenza per il Giappone con codice GC020.
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