CdS: sent. n. 4818/20254 illegittimo il parere negativo espresso dalle Amministrazioni interessate al di fuori della Conferenza di servizi
Con sentenza n. 4818/20254 il Consiglio di Stato si è espresso relativamente al diniego di autorizzazione paesaggistica n. 1433 emesso dalla Provincia di Foggia,
riguardo il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzarsi in Orsara di Puglia (FG).
La Parte ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la pronuncia di Primo grado, adducendo tra le altre, le seguenti motivazioni:
- erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che il diniego di autorizzazione paesaggistica sia stato emesso su istanza di parte;
- illegittimità della stessa nella parte in cui ha omesso di esaminare la censura relativa all’inesistenza di uno spazio per un’autonoma autorizzazione paesaggistica,
nonché quella relativa alla natura non vincolante del parere della Soprintendenza;
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha mancato di esaminare la censura relativa all’illogicità, erroneità e irragionevolezza delle argomentazioni esposte dalla Soprintendenza e fatte proprie dal diniego di PAUR.
Difatti, successivamente alla favorevole conclusione della Conferenza di servizi, né la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, né la Commissione per il paesaggio,
né tantomeno la Provincia di Foggia avrebbero potuto validamente esprimere un nuovo parere circa la compatibilità paesaggistica del progetto della società appellante,
reiterando il contrario avviso già reso, o mutando radicalmente la propria posizione.
Pertanto, i giudici amministrativi facendo espresso riferimento all'art. 27 bis del d.lgs. 15/2006 (Testo unico ambientale) hanno sostenuto che "tutte le Amministrazioni interessate dal progetto sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge”, cosicché
“il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia".
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