TAR Lombardia sent. n. 2054/2024: criteri locali e norme nazionali per la gestione rifiuti secondo l'art 195 comma 5 del Dlg 152/2006
Il TAR Lombardia con sentenza 2054/2024 si è pronunciato relativamente ad un ricorso presentato da un società che gestisce una piattaforma per la messa in riserva (operazione R13 del D.lgs 152/2006), per il deposito preliminare, nonché per i trattamenti consistenti in attività di miscelazione, raggruppamento e ricondizionamento (operazioni R12, D13 e D14) dei rifiuti pericolosi e non, contro la regione Lombardia e la Citta' Metropolitana di Milano.
Tale piattaforma è gestita in forza di un'AIA, rinnovata con determinazione dirigenziale n. 7476/2023 che veniva impugnata con il presente ricorso.
Parte ricorrente lamentava che la Regione Lombardia non avrebbe potuto regolare l’attività di miscelazione nel contesto dell’articolo 19, comma 4, delle NTA del Programma Regionale di gestione dei Rifiuti, in quanto afferente a potestà non delegate alle amministrazioni regionali, e non esercitabili fino a quanto lo Stato, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell’articolo 195 del D.lgs. 152/2006, non avesse indicato i criteri e le modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti.
Con riferimento a questo motivo, i giudici lombardi hanno quindi sottolineato che l'art. 195 del Codice dell’Ambiente (D. lgs 152/2006) , come inserito dal Dlg. 116/2020 del pacchetto sull'economia circolare, prevede che: “Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi”
Il TAR ha dunque evidenziato, conformandosi ad un pacifico orientamento giurisprudenziale, come l'Amministrazione, nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale, eserciti un'amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, con la conseguenza che il giudice amministrativo ha il dovere di controllare più severamente l'operato dell'Amministrazione sotto il profilo della ragionevolezza, verificando l'adeguatezza della misura rispetto allo scopo".
Nel caso di specie, tenuto conto della gravosità del divieto imposto, è stato ritenuto che l’amministrazione avesse comunque valicato i limiti sopra indicati.
Alla luce delle dette considerazioni il ricorso proposto è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati.
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