TAR LECCE Sent. n. 935/2024: il criterio del cumulo previsto dalle Linee Guida del DM 30 Marzo riguarda solo i progetti di opere nuove
Con sentenza n.935/2024 il TAR LECCE si è pronunciato sul ricorso presentato da una società contro la provincia di Brindisi.
Difatti, tale società aveva presentato istanza per l’avvio della procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del D.lgs. n.28/2011 (“PAS”), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a 9.664,75 kWp, ricadente nell’ambito territoriale del predetto Ente.
A seguito della Conferenza Servizi, la Provincia di Brindisi, aveva rilevato che il progetto avanzato dalla Società dovesse “essere sottoposto a preventivo esperimento della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006”, dato che l'impianto era posto ad una distanza di circa 800 metri da impianti fotovoltaici esistenti con conseguente riduzione del 50% delle soglie dimensionali rilevanti.
Con ricorso quindi, la società ha chiesto l’annullamento della nota della Provincia di Brindisi, secondo la quale il progetto di impianto fotovoltaico, pur avendo potenza nominale “pari a 9.664.75 kWp” e risultando inferiore alla soglia di 10 MW stabilita dall’art. 47, comma 11-bis del D. L. n. 13/2023 (come convertito con L. n. 41/2023), sarebbe stato tuttavia da sottoporre a preventivo esperimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi degli artt. 6, comma 6, e 19 del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. “screening”).
Tale ricostruzione non è stata condivisa dal Collegio.
L’art. 19, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 prevede infatti, che, per i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del testo legislativo “la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015.
Inoltre, secondo il criterio del "cumulo con altri progetti", previsto dall' art. 4.1. delle Linee Guida allegate al dm di cui sopra, un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale al fine di evitare “la frammentazione artificiosa di un progetto" e per valutare possibili impatti ambientali complessivi delle diverse opere, ponendo dunque al di fuori dell'area applicativa della fattispecie, gli impianti preesistenti.
Alla luce delle suddette considerazioni il TAR ha quindi ritenuto che la Provincia di Brindisi sia incorsa in una falsa applicazione della normativa sopra richiamata, ritenendo illegittimamente necessario il previo esperimento di verifica di assoggettabilità di tale progetto alla VIA.
Pertanto, il TAR definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto, annullando gli atti impugnati e condannando le Amministrazioni al pagamento delle spese di lite.
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