- sistema di identificazione del rischio, cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di basso rischio da parte di Enti accreditati, con il diritto per l’impresa, risultata a rischio basso, di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno
- norme tecniche UNI per le attività di certificazione dell'identificazione del rischio
- censimento e programmazione dei controlli da parte della PA tenendo conto di un “fattore di rischio” riferito ai seguenti ambiti omogenei:
protezione ambientale;
igiene e salute pubblica;
sicurezza pubblica;
tutela della fede pubblica;
sicurezza dei lavoratori.- obbligo di preavviso, con notifica, di almeno 10 giorni con elenco dei documenti/informazioni da fornire
- attivazione del meccanismo di diffida prima della contestazione sanzionatoria
- fascicolo informatico d’impresa, che conterrà tutte le informazioni volte a garantire la non ripetizione dei controlli
- periodo di franchigia per chi ha superato positivamente un controllo, con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme
- introduzione dei concetti di violazioni sanabili e non punibilità per "errore scusabile" per sanzioni amministrative pecuniarie al di sotto di 5.000 euro
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