CGA Sicilia sent. n. 678/2024 : i pareri ambientali spettano alla Soprintendenza
Con sentenza 678/2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa si è espresso relativamente ad un ricorso presentato dal Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Soprintendenza Speciale, contro una società che aveva richiesto il rilascio di un provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, nel Comune di Gela.
Tale società aveva ottenuto parere favorevole della Soprintendenza locale, con alcune prescrizioni da rispettare di carattere archeologico.
Riguardo tale progetto aveva poi espresso parere favorevole anche il ministero della Cultura (MIC), ma con una serie di limitazioni che determinavano una significativa riduzione dimensionale del progetto.
Successivamente anche con decreto di Via del Mase, si imponeva di stralciare una parte significativa del progetto, al fine di seguire le prescrizioni del Mic, alle quali si era poi adeguata la stessa Soprintendenza con una nota successiva.
Ritenendo le predette limitazioni pregiudizievoli per i propri interessi economici la società in questione, proponeva ricorso al T.A.R. per la Sicilia, domandandone l’annullamento perché illegittimo.
Il TAR riteneva quindi la competenza a pronunciarsi nell’ambito del procedimento di V.I.A. della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, e non del Ministero della Cultura, con conseguente annullamento del decreto di Via e tutti gli atti che ne recepivano il contenuto.
Con ricorso in appello, le Amministrazioni insistevano invece, per l’accoglimento delle proprie istanze.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha però confermato quanto emerso in primo grado.
Difatti sebbene il Ministero della Cultura lamentasse l’erroneità della sentenza di primo grado, poiché la competenza a rendere il parere in questione rientrerebbe tra le sue attribuzioni, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribadiva quanto stabilito da una precedente sentenza.
Lo Statuto Speciale Siciliano (approvato con Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n.455) e poi anche l'art. co. 1 del DPR 30 Agosto 1975 N. 637 (“Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti) ,attribuiscono infatti, alla potestà legislativa esclusiva regionale, la “tutela del paesaggio” e la “conservazione delle antichità e delle opere artistiche”.
Con tale sentenza è stata quindi confermata la competenza esclusiva dell’Amministrazione regionale sulle questioni attinenti alla tutela del paesaggio e dei beni di interesse archeologico in Sicilia, e la conseguente la competenza delle Soprintendenze locali ad esprimere il proprio parere nell'ambito delle procedure di Via statali.
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