TAR Sicilia e definzione aree idonee e non idonee: sent. n. 2475/2024
Con sentenza n. 2475/2024 il TAR Sicilia si è pronunciato circa
il ricorso proposto da una società nei confronti della Presidenza
della Regione Siciliana, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana,
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta,
Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Dipartimento Ambiente,
riguardo la realizzazione nel comune di Gela, di un progetto per
un impianto agrovoltaico della potenza di 7,29.
Ed invero, la società impugnava la nota prot. 6686 del 20/11/2023
della Soprintendenza di Caltanissetta, relativa alla realizzazione
di un impianto agrovoltaico (ex. art. 27 bis del D.lgs. 152/2006), nella parte in cui esprimeva “parere favorevole" limitatamente alla
realizzazione dell’impianto in oggetto posto al di fuori della
fascia di 500 metri dal perimetro dell’area tutelata di “Manfria”
ex art. 136 d. lgs n. 42/2004.
Difatti, terminata la fase istruttoria e la consultazione del
pubblico, la Soprintendenza, dopo aver espresso dapprima parere
favorevole alla realizzazione dell'impianto, con successiva Conferenza Servizi, contraddiceva quanto stabilito
in precedenza, ritenendo, quindi, che l'impianto non potesse
occupare “con pannelli fotovoltaici e/o cabine di trasformazione e/o impianti in genere, tranne le opere in
sottosuolo, nella fascia di rispetto di 500 metri dall’area
tutelata di “Manfria” ex art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 ”.
L’Amministrazione sosteneva quindi, che in virtù della modifica
della disciplina delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8,
lett. c quater del D.Lgs. 199/2021, non fosse più possibile
realizzare l’impianto nella distanza di 500 metri da un bene tutelato.
I Giudici amministrativi, chiamati a dirimere la controversia,
sostenevano che:
L’art. 20, comma 8 lett. c- quater, del D. Lgs. 199/2021 definisce
le aree “idonee” richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree
vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente
ostative per le aree “non idonee"per le quali invece, il comma 7 statuisce che “Le aree non
incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non
idonee all'installazione di impianti di produzione di energia
rinnovabile, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree
idonee".
Per questo motivo, la norma deve considerarsi chiara nello
stabilire che la mancata inclusione tra le aree idonee, non
implichi l’automatica qualificazione dell’area dell’impianto quale
non idonea, occorrendo a tale fine una specifica motivazione per la
salvaguardia di interessi opposti all’installazione dell’impianto
FER.
E questo in coerenza con quanto derivante da recenti pronunce
giurisprudenziali, secondo le quali è necessario operare un
bilanciamento in concreto degli interessi, in modo da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli
interessi pubblici implicati, e non l'applicazione standardizzata
di un divieto.
Per tale motivazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendolo
fondato.
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