Tar Veneto - Sent. n. 02146/2024 : la diffida della Pa in mancanza di data non può giustificare la sospensione dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti
Con sentenza n. 2146/2024, il Tar Veneto si è espresso relativamente ad un ricorso presentato da una ditta autorizzata all'esercizio di un impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi contro la Provincia di Vicenza.
Ebbene, con provvedimento della Provincia di Vicenza del 27.02.2024, tale ditta veniva autorizzata all'esercizio di un impianto di cui sopra.
Successivamente, impugnava una diffida a suo carico proveniente della provincia di Vicenza, nella quale si sosteneva che la predetta società avrebbe omesso di annotare sul proprio registro di carico e scarico, la movimentazione in uscita di un carico respinto dall'impianto di destinazione gestito da altra ditta.
Secondo la Dirigenza del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza, le difformità rilevate avrebbero formalizzato i presupposti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 rubricato "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ".
A seguito di opposizione proposta dalla Provincia ex art. 10 del DPR 1199/71, la causa veniva quindi trasposta in sede giurisdizionale avanti al Tar.
Il TAR, chiamato a pronunciarsi in merito alla questione, ha quindi stabilito che la diffida debba stabilire un termine certo di adempimento per poter conferire alla stessa un connotato provvedimentale.
Infatti, l'avvio del successivo provvedimento di sospensione ( o di revoca) dell'autorizzazione, "potrebbe delinearsi solo a seguito di un nuova diffida munita di un termine" e soltanto alla scadenza di quest’ultimo potrebbero avverarsi le conseguenze lesive della mancata conformazione a quest'ultimo.
In assenza di tale termine, l'inosservanza va qualificata come una "misura atipica meramente monitoria senza alcuna valenza provvedimentale".
Pertanto, il ricorso contro la diffida priva del termine è stato dichiarato in primo grado inammissibile "per difetto di lesività dell'atto impugnato".
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