Tar Toscana Sent n.01359/2024: idoneità dell'area e distanza da bene tutelato
Il Tar Toscana si è espresso relativamente ad un ricorso presentato da una società delle rinnovabili per la realizzazione tramite Procedura amministrativa semplificata di un impianto fotovoltaico nel Comune di Calcinaia (Pisa).
Difatti, la società, dopo aver presentato al Comune istanza di accesso ai sensi dell'art 2. 20 comma 8 D.lgs. 199/2021, si vedeva rigettare l'istanza in quanto area non idonea ai sensi della lettera c- quater, perché i terreni sarebbero stati ricompresi all’interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela, ai sensi del D.lgs. 42/2004.
La società impugnava quindi tale diniego e chiedeva l'annullamento della determinazione per violazione di legge ed eccesso di potere
Il Tar Toscana accoglieva il ricorso, sostenendo che le disposizioni di legge previste dalle lettere c-ter e c- quater "vanno interpretate, nel senso che esse prevedono due distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità ex lege di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici".
Difatti la zona deve considerarsi idonea “ai sensi della lettera c-ter" e, sebbene non rientri nelle disposizioni della lettera c quater, tale previsione normativa nulla toglie all’idoneità derivante dalla prima disposizione.
Il Tar ha pertanto accolto il ricorso, ribadendo che l’area è da considerarsi idonea, anche se l’impianto dista meno di 500 metri dal bene vincolato, annullando i precedenti provvedimenti.
Ricevi le novità più importanti dal mondo dei rifiuti.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. - Scopri di piú OK