MASE: Interpello n. 6651_2025: Competenze sulla Valutazione di Impatto Ambientale
Il Ministero dell'Ambiente si è espresso relativamente ad un quesito posto da una provincia: in particolare se per gli impianti F.E.R di competenza Regionale/provinciale, che abbiano ad oggetto opere di connessione rientranti negli allegati II o II bis della parte II del ex. D.ls 152/2006, debba essere svolta la procedura dell'art. 7 bis comma 4 bis e 4 ter del D.Lgs 152/2006.
Nel caso sottoposto ad esame, l'opera principale da sottoporre a VIA era un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e quella accessoria un elettrodotto (di competenza statale).
Il Ministero dell'Ambiente aveva già espresso l'opportunità di ritenere prevalente la competenza amministrativa legata all'opera principale.
Con riferimento al caso di specie, ha ribadito che, in caso di competenze diverse riguardanti l'opera principale e quella accessoria, tale opera non possa essere valutata separatamente da quella principale e che non si possa far riferimento a due valutazioni ambientali separate, perchè in contrasto con la direttiva 2011/92/UE (concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).
L'Autorità regionale è dunque competente per la valutazione di impatto ambientale (Via) di un impianto e valuta l'incidenza delle opere connesse anche se per queste la competenza è dello Stato.
Pertanto, laddove l'elettrodotto sia opera connessa e propedeutica alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, l'autorità competente in materia di VIA per l'opera principale, sarà competente a valutare anche gli impatti delle opere connesse.
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