CdS Sent. n. 00867/2025:sulle procedure di VIA e tipologia di silenzio amministrativo
Con sentenza 867/2025 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle procedure di Valutazione di impatto ambientale (Via) statale e sulla tipologia di silenzio amministrativo riguardanti la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 83 MW da realizzarsi nel Foggiano.
Difatti, in primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso della società proponente avverso il decreto n. 443 del 27 settembre 2023, con il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura esprimevano il giudizio definitivo di non compatibilità ambientale dell'opera.
Di seguito le motivazioni:
1) tardività del parere negativo della soprintendenza competente e avvenuta formazione del silenzio ai sensi dell'art. 17 bis della L.241/1900;
2) mancato deferimento della questione al Consiglio dei Ministri per la composizione del contrasto fra il Ministero della cultura e il Ministero dell'ambiente de della sicurezza energetica;
3) mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex. art.10 bis L.241/1990.
I Ministeri hanno quindi proposto ricorso al Consiglio di Stato deducendo che, al caso di specie, si applicherebbe la fattispecie di silenzio devolutivo, richiamando l'art. 25 comma 2 quater, D.Lgs n. 152/2006.
Secondo i giudici di secondo grado però, la norma in questione disciplina: "le fattispecie riguardanti l'inerzia da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, l'inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Mase oppure il ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Mic".
L'inerzia della Soprintendenza invece, risulterebbe disciplinata dall'art. 25comma 1 D.Lgs. n. 152/2006, che non prevede l'applicazione del silenzio devolutivo, ma che, al contrario, vede attribuire all'amministrazione competente, anche in caso di " parere negativo" o " elementi di dissenso sul progetto" il potere - dovere di valutare l'impatto dell'opera.
Sulla base di tali evidenze, il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso compensando le spese.
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