TAR Lombardia Sent. n. 550/2025: rapporto tra D. Lgs Aree Idonee e fonti normative locali
Con sentenza n. 550/2025 il TAR Lombardia si è pronunciato a seguito di ricorso presentato da una società per l'annullamento del provvedimento di diniego conclusivo della Conferenza servizi avviata a seguito di richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS).
La richiesta aveva ad oggetto l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in un' area avente destinazione agricola e collocata entro 500 metri da due stabilimenti industriali.
La ricorrente quindi, chiedeva l'applicazione dell'art. 20, comma 8 lettera c-ter n. 2 del D. Lgs. n. 199/2021, secondo cui costituiscono aree idonee alle rinnovabili "le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da impianti o stabilimenti industriali".
Il Comune sosteneva che l'installazione dell'impianto:
1) precludesse il mantenimento dell'attività agricola ;
2) comportasse il cambio d'uso da agricolo a produttivo e che tale disposizione si ponesse in contrasto con l'Ambito T5, reputato di fondamentale importanza per la conservazione dei valori paesaggistici.
Il TAR invece, ha accolto il ricorso della ricorrente, sostenendo che:
1) la scelta comunale fosse in palese contrasto con la disciplina di riferimento (D.lgs. n. 199 del 2021) di derivazione euro-unitaria;
2) la norma dell'art. 20 comma 8, debba trovare applicazione e non possa essere derogata da fonti normative locali, rientrando la promozione delle fonti rinnovabili tra le norme di rilievo costituzionale, parimenti alla promozione della tutela del paesaggio (ex. art. 9 Cost).
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